Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il Regolamento (UE) n. 1024/2012

Istituzione e gestione di uno sportello digitale unico per offrire ai cittadini e alle imprese un facile accesso a informazioni di alta qualità, a procedure efficienti e a servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi efficaci in relazione alle norme dell'Unione e nazionali applicabili ai cittadini e alle imprese che esercitano o che intendono esercitare i loro diritti derivanti dal diritto dell'Unione nell'ambito del mercato interno ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, TFUE.

indice del Regolamento UE


Capo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto

  1. Il presente regolamento stabilisce le norme per:

    1. (lettera a) l’istituzione e la gestione di uno sportello digitale unico per offrire ai cittadini e alle imprese un facile accesso a informazioni di alta qualità, a procedure efficienti e a servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi efficaci in relazione alle norme dell’Unione e nazionali applicabili ai cittadini e alle imprese che esercitano o che intendono esercitare i loro diritti derivanti dal diritto dell’Unione nell’ambito del mercato interno ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, TFUE;
    2. (lettera b) l’uso di procedure da parte di utenti transfrontalieri e l’applicazione del principio «una tantum» in relazione alle procedure riportate all’allegato II del presente regolamento e alle procedure previste dalle direttive 2005/3 6/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
    3. (lettera c) la segnalazione di ostacoli nel mercato interno in base alla raccolta di riscontri degli utenti e di statistiche provenienti dai servizi inclusi nello sportello.
  2. Laddove il presente regolamento sia in conflitto con una disposizione di un altro atto dell’Unione che disciplina aspetti specifici della materia oggetto del presente regolamento, prevale la disposizione dell’altro atto del l’Unione.

  3. Il presente regolamento non pregiudica la sostanza delle procedure istituite a livello nazionale o di Unione nei settori contemplati dal presente regolamento, né pregiudica i diritti concessi mediante tali procedure. Inoltre, il presente regolamento non pregiudica le misure adottate in conformità del diritto dell’Unione per salvaguardare la cibersicurezza e prevenire le frodi.

Articolo 2 - Istituzione dello sportello digitale unico

  1. Conformemente al presente regolamento la Commissione e gli Stati membri istituiscono uno sportello digitale unico («sportello»). Lo sportello è composto da un’interfaccia utenti comune gestita dalla Commissione («interfaccia utenti comune»), integrata nel portale «La tua Europa», che fornisce accesso ai pertinenti siti web dell’Unione e nazionali.

  2. Lo sportello dà accesso a:

    1. (lettera a) informazioni relative ai diritti, agli obblighi e alle norme di cui al diritto dell’Unione e nazionale che si applicano agli utenti che esercitano o intendono esercitare i loro diritti derivanti dal diritto dell’Unione nell’ambito del mercato interno nei settori elencati all’allegato I;
    2. (lettera b) informazioni sulle procedure in linea e non in linea e link alle procedure in linea, incluse le procedure di cui all’allegato II, stabilite a livello dell’Unione o nazionale per consentire agli utenti di esercitare i diritti e rispettare gli obblighi e le norme nell’ambito del mercato interno nei settori di cui all’allegato I;
    3. (lettera c) informazioni sui servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi elencati all’allegato III o a cui è fatto riferimento all’articolo 7 a cui si possono rivolgere cittadini e imprese per domande o problemi connessi ai diritti, agli obblighi o alle norme o procedure di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, e link a tali servizi.
  3. L’interfaccia utenti comune è accessibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

Articolo 3 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. «utente»: un cittadino dell’Unione, una persona fisica residente in uno Stato membro o una persona giuridica avente la sede sociale in uno Stato membro che accede mediante lo sportello alle informazioni, alle procedure o ai servizi di assistenza o di risoluzione dei problemi di cui all’articolo 2, paragrafo 2;
  2. «utente transfrontaliero»: utente che si trova in una situazione i cui elementi non si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro;
  3. «procedura»: una sequenza di azioni che devono essere compiute dagli utenti allo scopo di soddisfare i requisiti o ottenere dall’autorità competente una decisione al fine di poter esercitare i diritti di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a);
  4. «autorità competente»: ogni autorità od organo di uno Stato membro, a livello nazionale, regionale o locale, con competenze specifiche relative alle informazioni, alle procedure e ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi di cui al presente regolamento;
  5. «prova»: ogni documento o dato, compresi testi o registrazioni sonore, visive o audiovisive, su qualsiasi supporto, richiesto da un’autorità competente per dimostrare la veridicità dei fatti o il rispetto degli obblighi procedurali di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

Capo II - Servizi dello sportello

Articolo 4 - Accesso alle informazioni

  1. Gli Stati membri assicurano che gli utenti possano accedere facilmente sulle loro pagine web nazionali alle seguenti informazioni in linea:

    1. (lettera a) informazioni sui diritti, sugli obblighi e sulle norme di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), derivanti dal diritto nazionale;
    2. (lettera b) informazioni sulle procedure di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), stabiliti a livello nazionale;
    3. (lettera c) informazioni sui servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), forniti a livello nazionale.
  2. La Commissione garantisce che il portale «La tua Europa» assicuri agli utenti un accesso in linea agevole alle seguenti informazioni:

    1. (lettera a) informazioni sui diritti, sugli obblighi e sulle norme di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), derivanti dal diritto dell’Unione;
    2. (lettera b) informazioni sulle procedure di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), stabiliti a livello dell’Unione;
    3. (lettera c) informazioni sui servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), forniti a livello dell’Unione.

Articolo 5 - Accesso alle informazioni non riportate all’allegato I

  1. Gli Stati membri e la Commissione possono fornire link a informazioni in ambiti non riportati all’allegato I che sono offerte dalle autorità competenti, dalla Commissione o da organi e organismi dell’Unione, a condizione che tali informazioni rientrino nell’ambito di applicazione dello sportello quale definito all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e soddisfino i requisiti di qualità di cui all’articolo 9.
  2. I link alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono inseriti conformemente all’articolo 19, paragrafi 2 e 3.
  3. Prima di attivare un link, la Commissione verifica se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 e consulta il gruppo di coordinamento dello sportello.

Articolo 6 - Procedure da offrire interamente in linea

  1. Ciascuno Stato membro provvede affinché gli utenti possano accedere alle procedure di cui all’allegato II ed espletarle interamente in linea, purché la pertinente procedura sia stata istituita nello Stato membro interessato.

  2. Le procedure di cui al paragrafo 1 sono considerate come interamente in linea quando:

    1. (lettera a) l’identificazione degli utenti, la messa a disposizione di informazioni e prove, la firma e la presentazione finale possono essere effettuate per via elettronica a distanza, attraverso un canale di servizio che permette agli utenti di soddisfare tutti i requisiti relativi alla procedura in modo facilmente fruibile e strutturato;
    2. (lettera b) agli utenti è fornito un avviso automatico di ricevimento, a meno che il risultato della procedura non sia consegnato immediatamente;
    3. (lettera c) Il risultato della procedura è consegnato per via elettronica o è consegnato fisicamente se necessario per conformarsi al diritto dell’Unione o al diritto nazionale applicabile; e
    4. (lettera d) gli utenti ricevono una notifica elettronica del completamento della procedura.
  3. Se, in casi eccezionali giustificati da motivi imperativi di interesse pubblico negli ambiti della sicurezza pubblica, della salute pubblica o della lotta alla frode, l’obiettivo perseguito non può essere conseguito interamente in linea, gli Stati membri possono chiedere all’utente di comparire di persona dinanzi all’autorità competente come una delle fasi della procedura. In tali casi eccezionali, gli Stati membri limitano tale presenza fisica a quanto strettamente necessario e oggettivamente giustificato e garantiscono che le altre fasi della procedura possano essere espletate interamente in linea. Gli Stati membri garantiscono anche che i requisiti di presenza fisica non provochino una discriminazione nei confronti degli utenti transfrontalieri.

  4. Gli Stati membri notificano e illustrano mediante un repertorio comune accessibile alla Commissione e agli altri Stati membri i motivi per cui e le circostanze in cui potrebbe essere richiesta la presenza fisica per le fasi procedurali di cui al paragrafo 3 e i motivi per cui e le circostanze in cui è necessaria la consegna fisica a norma del paragrafo 2, lettera c.

  5. l presente articolo non osta a che gli Stati membri offrano agli utenti la possibilità aggiuntiva di accedere alle procedure di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), e di completarle con strumenti diversi da un canale in linea o contattino gli utenti direttamente.

Articolo 7 - Accesso ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi

  1. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono che gli utenti, inclusi gli utenti transfrontalieri, possano accedere facilmente in linea tramite canali diversi ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c).

  2. Conformemente all’articolo 19, paragrafi 2 e 3, i coordinatori nazionali di cui all’articolo 28 e la Commissione possono fornire link ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi offerti dalle autorità competenti, dalla Commissione o da organi e organismi dell’Unione diversi da quelli elencati nell’allegato III, purché tali servizi soddisfino i requisiti di qualità di cui agli articoli 11 e 16.

  3. Se necessario per soddisfare le esigenze degli utenti, il coordinatore nazionale può proporre alla Commissione di inserire nello sportello link a servizi di assistenza o di risoluzione dei problemi offerti da operatori privati o semiprivati, purché tali servizi:

    1. (lettera a) offrano informazioni o assistenza negli ambiti e per gli scopi contemplati dal presente regolamento e siano complementari ai servizi già inclusi nello sportello;
    2. (lettera b) siano offerti a titolo gratuito o a un prezzo accessibile per le microimprese, le organizzazioni senza scopo di lucro e i cittadini; e
    3. (lettera c) siano conformi ai requisiti di cui agli articoli 8, 11 e 16.
  4. Se il coordinatore nazionale ha proposto l’inserimento di un link in conformità del paragrafo 3 del presente articolo e fornisce tale link in conformità dell’articolo 19, paragrafo 3, la Commissione verifica se le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo siano soddisfatte dal servizio da inserire mediante il link e, in caso affermativo, attiva il link. Se riscontra che le condizioni di cui al paragrafo 3 non sono soddisfatte dal servizio da inserire, la Commissione informa il coordinatore nazionale dei motivi per cui non ha attivato il link.

Articolo 8 - Requisiti di qualità relativi all’accessibilità della rete

La Commissione rende i siti e le pagine web attraverso i quali concede l’accesso alle informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi di cui all’articolo 7 maggiormente accessibili, ossia li rende percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi.


Capo III - Prescrizioni relative alla qualità

SEZIONE - 1 REQUISITI DI QUALITÀ RELATIVI ALLE INFORMAZIONI SUI DIRITTI, SUGLI OBBLIGHI, SULLE NORME, SULLE PROCEDURE E SUI SERVIZI DI ASSISTENZA E DI RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Articolo 9 - Qualità delle informazioni sui diritti, sugli obblighi e sulle norme

  1. Nei casi in cui gli Stati membri e la Commissione hanno la responsabilità, a norma dell’articolo 4, di assicurare l’accesso alle informazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), essi garantiscono che tali informazioni soddisfino i seguenti requisiti:

    1. (lettera a) sono di facile utilizzo e consentono agli utenti di reperire facilmente le informazioni e di individuare facilmente quali parti delle informazioni sono rilevanti per la loro particolare situazione;
    2. (lettera b) sono esatte e sufficientemente complete per comprendere le informazioni che gli utenti devono conoscere per poter esercitare i loro diritti in piena conformità delle norme e degli obblighi applicabili;
    3. (lettera c) contengono riferimenti, link a atti giuridici, specifiche tecniche e linee guida, se del caso;
    4. (lettera d) comprendono il nome dell’autorità competente o del soggetto responsabile del contenuto delle informazioni;
    5. (lettera e) includono i recapiti di ogni pertinente servizio di assistenza e di risoluzione dei problemi, come il numero di telefono, l’indirizzo e-mail, un modulo in linea di richiesta e qualsiasi altro strumento di comunicazione elettronica di uso comune che sia il più idoneo al tipo di servizio offerto e ai destinatari di tale servizio;
    6. (lettera f) includono la data dell’ultimo aggiornamento delle informazioni, se pertinente, o, qualora le informazioni non siano state aggiornate, la data di pubblicazione delle stesse;
    7. (lettera g) sono ben strutturate e presentate in modo che gli utenti possano trovare rapidamente ciò di cui hanno bisogno;
    8. (lettera h) sono aggiornate; e
    9. (lettera i) sono scritte in un linguaggio semplice e chiaro, adeguato alle esigenze degli utenti destinatari.
  2. Gli Stati membri rendono le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili in una lingua ufficiale dell’Unione che sia ampiamente compresa dal maggior numero possibile di utenti transfrontalieri, conformemente all’articolo 12.

Articolo 10 - Qualità delle informazioni sulle procedure

  1. Per conformarsi all’articolo 4, gli Stati membri e la Commissione garantiscono che gli utenti, prima della loro identificazione anteriore all’avvio della procedura, abbiano accesso a una spiegazione sufficientemente completa, chiara e di facile comprensione dei seguenti elementi, se del caso, del le procedure di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b):

    1. (lettera a) le pertinenti fasi della procedura che l’utente deve seguire, comprese eventuali deroghe di cui all’articolo 6, paragrafo 3, all’obbligo degli Stati membri di offrire la procedura interamente in linea;
    2. (lettera b) il nome dell’autorità competente responsabile della procedura, compresi i recapiti;
    3. (lettera c) i mezzi di autenticazione, identificazione e firma accettati per tale procedura;
    4. (lettera d) il tipo e il formato in cui presentare le prove;
    5. (lettera e) i mezzi di ricorso o di impugnazione generalmente disponibili in caso di controversie con le autorità competenti;
    6. (lettera f) i diritti da assolvere e le modalità di pagamento in linea;
    7. (lettera g) le scadenze che l’utente o l’autorità competente sono tenuti a rispettare e, nei casi in cui non esistono scadenze, il tempo medio, stimato o indicativo, che occorre all’autorità competente per espletare la procedura;
    8. (lettera h) le eventuali norme per il caso di mancata risposta da parte dell’autorità competente e le relative conseguenze giuridiche per gli utenti, compresi i regimi di approvazione tacita o di silenzio amministrativo;
    9. (lettera i) eventuali lingue supplementari in cui può essere espletata la procedura.
  2. Se non esistono regimi di approvazione tacita, di silenzio amministrativo o simili, le autorità competenti informano, se del caso, gli utenti di eventuali ritardi e di eventuali proroghe delle scadenze o delle eventuali relative conseguenze.

  3. Se la spiegazione di cui al paragrafo 1 è già disponibile per gli utenti non transfrontalieri, essa può essere utilizzata o riutilizzata ai fini del presente regolamento, purché riguardi, se del caso, anche le informazioni relative alla situazione degli utenti transfrontalieri.

  4. Gli Stati membri rendono la spiegazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibile in una lingua ufficiale dell’Unione che sia ampiamente compresa dal maggior numero possibile di utenti transfrontalieri, conformemente all’articolo 12.

Articolo 11 - Qualità delle informazioni sui servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi

  1. Per conformarsi all’articolo 4, gli Stati membri e la Commissione garantiscono che gli utenti, prima di richiedere un servizio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), abbiano accesso a una spiegazione chiara e di facile comprensione dei seguenti elementi:

    1. (lettera a) il tipo, le finalità e i possibili risultati del servizio offerto;
    2. (lettera b) i recapiti dei soggetti responsabili del servizio, come il numero di telefono, l’indirizzo e-mail, un modulo in linea di richiesta e qualsiasi altro strumento di comunicazione elettronica di uso comune che è più idoneo al tipo di servizio offerto e ai destinatari di tale servizio;
    3. (lettera c) se del caso, i diritti da assolvere e le modalità di pagamento in linea;
    4. (lettera d) le eventuali scadenze da rispettare e, nei casi in cui non esistono scadenze, una media o una stima del tempo necessario per fornire il servizio;
    5. (lettera e) eventuali lingue supplementari nelle quali le domande possono essere presentate e che possono essere utilizzate nei contatti successivi.
  2. Gli Stati membri rendono la spiegazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibile in una lingua ufficiale dell’Unione che sia ampiamente compresa dal maggior numero possibile di utenti transfrontalieri, conformemente all’articolo 12.

Articolo 12 - Traduzione delle informazioni

  1. Qualora uno Stato membro non fornisca le informazioni, le spiegazioni e le istruzioni di cui agli articoli 9, 10 e 11, e all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), in una lingua ufficiale dell’Unione che sia ampiamente compresa dal maggior numero possibile di utenti transfrontalieri, tale Stato membro richiede alla Commissione di fornire le traduzioni in tale lingua, entro i limiti del bilancio dell’Unione disponibile a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera c).
  2. Gli Stati membri provvedono affinché i testi da tradurre inviati a norma del paragrafo 1 del presente articolo riguardino almeno le informazioni di base in tutti i settori indicati nell’allegato I e, il bilancio dell’Unione disponibile è sufficiente, riguardino ogni altra informazione, spiegazione e istruzione di cui agli articoli 9, 10 e 11, e all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), tenendo conto delle esigenze più importanti degli utenti transfrontalieri. Gli Stati membri forniscono al repertorio dei link di cui all’articolo 19 i link a tali informazioni tradotte.
  3. La lingua di cui al paragrafo 1 è la lingua ufficiale dell’Unione più ampiamente studiata come lingua straniera dagli utenti in tutta l’Unione. In via d’eccezione, quando si prevede che le informazioni, le spiegazioni e le istruzioni da tradurre interessino prevalentemente gli utenti transfrontalieri provenienti da un altro Stato membro, la lingua di cui al paragrafo 1 può essere la lingua ufficiale dell’Unione usata come prima lingua da tali utenti transfrontalieri.
  4. Quando richiede una traduzione in una lingua ufficiale dell’Unione diversa dalla lingua più ampiamente studiata come lingua straniera dagli utenti in tutta l’Unione, uno Stato membro motiva debitamente la sua richiesta. Se riscontra che le condizioni di cui al paragrafo 3 per la scelta di tale lingua diversa non sono soddisfatte, la Commissione può respingere la richiesta e informa lo Stato membro dei relativi motivi.

SEZIONE 2 - REQUISITI RELATIVI ALLE PROCEDURE IN LINEA

Articolo 13 - Accesso transfrontaliero alle procedure in linea

  1. Gli Stati membri assicurano che, qualora una procedura di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), stabilita a livello nazionale, sia accessibile in linea e possa essere espletata in linea dagli utenti non transfrontalieri, essa sia accessibile e possa essere espletata in linea anche dagli utenti transfrontalieri in modo non discriminatorio, tramite la medesima soluzione tecnica o una soluzione tecnica alternativa.

  2. Per le procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri assicurano che siano soddisfatti almeno i seguenti requisiti:

    1. (lettera a) gli utenti possono consultare istruzioni per completare la procedura almeno in una lingua ufficiale dell’Unione che sia ampiamente compresa dal maggior numero possibile di utenti transfrontalieri, conformemente all’articolo 12;
    2. (lettera b) gli utenti transfrontalieri possono di presentare le informazioni richieste, anche quando la struttura di tali informazioni è diversa da quella di informazioni analoghe nello Stato membro interessato;
    3. (lettera c) gli utenti transfrontalieri possono identificarsi e autenticarsi nonché firmare o sigillare elettronicamente i documenti come previsto dal regolamento (UE) n. 910/2014, in tutti i casi in cui questo sia possibile anche per gli utenti non transfrontalieri;
    4. (lettera d) gli utenti transfrontalieri possono fornire la prova del rispetto dei requisiti applicabili e ricevere l’esito delle procedure in formato elettronico, in tutti i casi in cui questo sia possibile anche per gli utenti non transfrontalieri;
    5. (lettera e) nel caso in cui l’espletamento di una procedura sia a pagamento, gli utenti possono pagare i diritti in linea mediante servizi di pagamento transfrontalieri ampiamente diffusi, senza discriminazioni fondate sul luogo di stabilimento del fornitore del servizio di pagamento, sul luogo di emissione dello strumento di pagamento o sull’ubicazione del conto di pagamento all’interno dell’Unione.
  3. Nei casi in cui la procedura non richiede l’identificazione o l’autenticazione elettronica di cui al paragrafo 2, lettera c), e le autorità competenti possono, in virtù del diritto o delle prassi amministrative nazionali applicabili, accettare, per gli utenti non transfrontalieri, copie digitali di prove di identità non elettroniche, come carte d’identità o passaporti, tali autorità accettano tali copie digitali anche per gli utenti transfrontalieri.

Articolo 14 - Sistema tecnico per lo scambio transfrontaliero automatizzato di prove e applicazione del principio «una tantum»

  1. Ai fini dello scambio di prove per le procedure in linea elencate nell’allegato II del presente regolamento e le procedure di cui alle direttive 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, istituisce un sistema tecnico per lo scambio automatizzato di prove tra le autorità competenti di diversi Stati membri («il sistema tecnico»).

  2. Se le autorità competenti rilasciano legalmente, nel proprio Stato membro e in un formato elettronico che consente uno scambio automatizzato, prove rilevanti ai fini delle procedure in linea di cui al paragrafo 1, esse mettono tali prove anche a disposizione delle autorità competenti richiedenti di altri Stati membri in un formato elettronico che consenta uno scambio automatizzato.

  3. Il sistema tecnico, in particolare:

    1. (lettera a) consente il trattamento delle richieste di prove su richiesta esplicita dell’utente;
    2. (lettera b) consente il trattamento delle richieste di scambio di prove o di accesso ad esse;
    3. (lettera c) consente la trasmissione delle prove tra autorità competenti;
    4. (lettera d) consente il trattamento delle prove da parte dell’autorità competente richiedente;
    5. (lettera e) garantisce la riservatezza e l’integrità delle prove;
    6. (lettera f) prevede la possibilità per l’utente di esaminare le prove che devono essere utilizzate dall’autorità richiedente competente e di scegliere se procedere o meno allo scambio delle prove;
    7. (lettera g) garantisce un adeguato livello di interoperabilità con altri sistemi pertinenti;
    8. (lettera h) garantisce un elevato livello di sicurezza per la trasmissione e il trattamento delle prove;
    9. (lettera i) non tratta le prove al di là di quanto necessario sul piano tecnico per lo scambio delle prove, e successivamente solo per la durata necessaria a tal fine.
  4. L’uso del sistema tecnico non è obbligatorio per gli utenti ed è consentito unicamente su loro esplicita richiesta, se non diversamente previsto dal diritto dell’Unione o nazionale. Agli utenti è consentito di presentare le prove con mezzi diversi dal sistema tecnico direttamente all’autorità competente richiedente.

  5. La possibilità di esaminare le prove di cui al paragrafo 3, lettera f), del presente articolo non deve essere obbligatoria per le procedure in cui lo scambio transfrontaliero automatizzato di dati in assenza di un tale esame sia consentito a norma del diritto dell’Unione o del diritto nazionale applicabili. Tale possibilità di esaminare le prove lascia impregiudicato l’obbligo di fornire le informazioni a norma degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679.

  6. Gli Stati membri integrano il sistema tecnico pienamente operativo nell’ambito delle procedure di cui al paragrafo 1.

  7. Su richiesta esplicita, libera, specifica, informata e inequivocabile dell’utente interessato le autorità competenti responsabili delle procedure in linea di cui al paragrafo 1 richiedono, mediante il sistema tecnico, le prove direttamente alle autorità di rilascio competenti in altri Stati membri. A norma del paragrafo 3, lettera e), le autorità di rilascio di cui al comma 2 competenti mettono a disposizioni tali prove mediante lo stesso sistema.

  8. Le prove messe a disposizione dell’autorità competente richiedente si limitano a ciò che è stato richiesto e possono essere utilizzate da tale autorità solo ai fini della procedura per la quale sono state scambiate. Le prove scambiate mediante il sistema tecnico sono considerate autentiche, ai fini dell’autorità competente richiedente.

  9. Entro … [30 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti di esecuzione per definire le specifiche tecniche e operative del sistema tecnico necessarie per l’attuazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 37, paragrafo 2.

  10. I paragrafi da 1 a 8 non si applicano alle procedure stabilite a livello dell’Unione che prevedono meccanismi per lo scambio di prove diversi, fatti salvi i casi in cui il sistema tecnico necessario ai fini dell’attuazione del presente articolo sia integrato nelle procedure a norma delle disposizioni degli atti dell’Unione che le istituiscono.

  11. La Commissione e ciascuno degli Stati membri sono responsabili dello sviluppo, della messa a disposizione, della manutenzione, del controllo, del monitoraggio e della gestione della sicurezza delle rispettive parti del sistema tecnico.

Articolo 15 - Verifica delle prove tra gli Stati membri

Nei casi in cui non siano disponibili o applicabili il sistema tecnico o altri sistemi per lo scambio o la verifica delle prove tra gli Stati membri o nei casi in cui l’utente non richieda l’utilizzo del sistema tecnico, le autorità competenti cooperano mediante il sistema di informazione del mercato interno (IMI) se ciò è necessario per verificare l’autenticità delle prove presentate a una di esse in un formato elettronico dall’utente nel quadro di una procedura in linea.


SEZIONE 3 - REQUISITI DI QUALITÀ RELATIVI AI SERVIZI DI ASSISTENZA E DI RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Articolo 16 - Requisiti di qualità relativi ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi

Le autorità competenti e la Commissione, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano che i servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi elencati nell’allegato III e i servizi che sono stati inclusi nello sportello a norma dell’articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4, soddisfino i seguenti requisiti di qualità:

  1. sono prestati entro un termine ragionevole tenuto conto della complessità della richiesta;
  2. nel caso in cui i termini siano prorogati, gli utenti sono informati in anticipo della motivazione e del nuovo termine;
  3. se il servizio è a pagamento, gli utenti possono assolvere in linea i diritti mediante servizi di pagamento transfrontalieri ampiamente diffusi, senza discriminazioni fondate sul luogo di stabilimento del fornitore del servizio di pagamento, sul luogo di emissione dello strumento di pagamento o sull’ubicazione del conto di pagamento all’interno dell’Unione.

SEZIONE 4 - MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ

Articolo 17 - Monitoraggio della qualità

  1. I coordinatori nazionali di cui all’articolo 28 e la Commissione, nell’ambito delle rispettive competenze, eseguono periodicamente il monitoraggio della conformità ai requisiti di qualità di cui agli articoli da 8 a 13 e all’articolo 16 delle informazioni, delle procedure e dei servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi disponibili mediante lo sportello. Il monitoraggio è effettuato in base ai dati raccolti a norma degli articoli 24 e 25.

  2. In caso di deterioramento della qualità delle informazioni, delle procedure e dei servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi di cui al paragrafo 1 forniti dalle autorità competenti, la Commissione adotta, tenendo conto della gravità e della persistenza del deterioramento, una o più delle seguenti misure:

    1. (lettera a) informare il coordinatore nazionale pertinente e chiedere azioni correttive;
    2. (lettera b) discutere le azioni raccomandate per migliorare la conformità ai requisiti di qualità in seno al gruppo di coordinamento dello sportello;
    3. (lettera c) inviare una lettera con raccomandazioni allo Stato membro interessato;
    4. (lettera d) scollegare temporaneamente dallo sportello le informazioni, la procedura o il servizio di assistenza o di risoluzione dei problemi.
  3. Qualora un servizio di assistenza o di risoluzione dei problemi i cui link sono forniti a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, sistematicamente non rispetti le prescrizioni di cui agli articoli 11 e 16 o non soddisfi più le esigenze degli utenti come indicato dai dati raccolti a norma degli articoli 24 e 25, la Commissione può scollegare il servizio dallo sportello, previa consultazione con il coordinatore nazionale pertinente e, se del caso, con il gruppo di coordinamento dello sportello.


Capo IV - Soluzioni tecniche

Articolo 18 - Interfaccia utenti comune

  1. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, mette a disposizione un’interfaccia utenti comune integrata nel portale «La tua Europa» per garantire il corretto funzionamento dello sportello.

  2. L’interfaccia utenti comune dà accesso alle informazioni, alle procedure e ai servizi di assistenza o di risoluzione dei problemi mediante link ai pertinenti siti internet o pagine web a livello dell’Unione e nazionali inclusi nel repertorio di link di cui all’articolo 19.

  3. Gli Stati membri e la Commissione, conformemente ai rispettivi ruoli e responsabilità e come previsto all’articolo 4, garantiscono che le informazioni sulle norme e sugli obblighi, sulle procedure e sui servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi siano organizzate e marcate in modo tale che sia più semplice trovarle mediante l’interfaccia utenti comune.

  4. La Commissione garantisce che l’interfaccia utenti comune soddisfi i seguenti requisiti di qualità:

    1. (lettera a) di facile utilizzo;
    2. (lettera b) accessibile in linea attraverso vari dispositivi elettronici;
    3. (lettera c) è sviluppata e ottimizzata per vari navigatori di rete;
    4. (lettera d) soddisfa i seguenti requisiti di accessibilità della rete: percepibilità, utilizzabilità, comprensibilità e solidità.
  5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono requisiti di

  6. interoperabilità affinché sia più semplice trovare le informazioni sulle norme e sugli obblighi, sulle procedure e sui servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi mediante l’interfaccia utenti comune. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 20 - Strumento comune di reperimento di servizi di assistenza

  1. Al fine di agevolare l’accesso ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi elencati all’allegato III o a cui è fatto riferimento all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, le autorità competenti e la Commissione assicurano che gli utenti possano accedervi mediante uno strumento comune di reperimento di servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi («strumento comune di reperimento di servizi di assistenza») disponibile mediante lo sportello.
  2. La Commissione elabora e gestisce lo strumento comune di reperimento di servizi di assistenza e decide la struttura e il formato in cui devono essere messi a disposizione le descrizioni e i recapiti dei servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi per garantire il buon funzionamento dello strumento comune di reperimento di servizi.
  3. I coordinatori nazionali forniscono alla Commissione le descrizioni e i recapiti di cui al paragrafo 2.

Articolo 21 - Responsabilità per le applicazioni TIC di supporto allo sportello

  1. La Commissione è responsabile dello sviluppo, della messa a disposizione, del monitoraggio, dell’aggiornamento, della manutenzione, della sicurezza e dell’hosting delle seguenti applicazioni TIC e pagine web:

    1. (lettera a) il portale «La tua Europa» di cui all’articolo 2, paragrafo 1;
    2. (lettera b) l’interfaccia utenti comune di cui all’articolo 18, paragrafo 1, compreso il motore di ricerca o qualsiasi altro strumento TIC che consenta la reperibilità di informazioni e servizi web;
    3. (lettera c) il repertorio di link di cui all’articolo 19, paragrafo 1;
    4. (lettera d) lo strumento comune di reperimento di servizi di assistenza di cui all’articolo 20, paragrafo 1;
    5. (lettera e) gli strumenti di riscontro di cui all’articolo 25, paragrafo 1, e all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a). La Commissione lavora in stretta cooperazione con gli Stati membri per sviluppare le applicazioni TIC.
  2. Gli Stati membri sono responsabili dello sviluppo, della messa a disposizione, del monitoraggio, dell’aggiornamento, della manutenzione e della sicurezza delle applicazioni TIC relative ai siti e alle pagine web nazionali che essi gestiscono e che sono connessi all’interfaccia utenti comune.


Capo V - Promozione

Articolo 22 - Nome, logo e marchio di qualità

  1. Il nome con cui lo sportello sarà designato e promosso presso il pubblico è «Your Europe». Al più tardi entro il … [sei mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione, in stretta cooperazione con il gruppo di coordinamento dello sportello, decide il logo con cui sarà designato e promosso lo sportello presso il pubblico. Il logo dello sportello e il rispettivo link sono resi visibili e disponibili sui pertinenti siti web a livello di Unione e a livello nazionale collegati allo sportello.
  2. In quanto prova di conformità ai requisiti di qualità di cui agli articoli 9, 10 e 11, il nome e il logo dello sportello fungono anche da marchio di qualità. Tuttavia, il logo dello sportello è utilizzabile come marchio di qualità solo dalle pagine web e dai siti web inclusi nel repertorio di link di cui all’articolo 19.

Articolo 23 - Promozione

  1. Gli Stati membri e la Commissione promuovono lo sportello e il suo uso tra i cittadini e le imprese e garantiscono che lo sportello stesso e le sue informazioni, le sue procedure e i suoi servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi siano visibili al pubblico e possano essere trovati facilmente mediante motori di ricerca accessibili al pubblico.
  2. Gli Stati membri e la Commissione coordinano le attività di promozione di cui al paragrafo 1 e si riferiscono allo sportello e ne usano il logo in tali attività insieme ad eventuali altre denominazioni commerciali.
  3. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono che lo sportello possa essere facilmente trovato mediante i siti web collegati di cui sono responsabili e che in tutti i siti web pertinenti a livello dell’Unione e nazionale siano disponibili link all’interfaccia utenti comune.
  4. I coordinatori nazionali promuovono lo sportello presso le autorità nazionali competenti.

Capo VI - Raccolta di riscontri e statistiche relative agli utenti

Articolo 24 - Statistiche relative agli utenti

  1. Al fine di migliorare la funzionalità dello sportello le autorità competenti e la Commissione garantiscono che siano raccolte statistiche riguardanti le visite degli utenti allo sportello e alle pagine web connesse allo sportello mediante link in modo da garantire l’anonimato degli utenti.

  2. Le autorità competenti, i fornitori di servizi di assistenza o di risoluzione dei problemi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, e la Commissione raccolgono e scambiano, in modo aggregato, il numero, l’origine e l’oggetto delle domande di servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi, nonché i relativi tempi di risposta.

  3. Le statistiche raccolte conformemente ai paragrafi 1 e 2, riguardanti le informazioni, le procedure e i servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi a cui lo sportello rimanda, comprendono le seguenti categorie di dati:

    1. (lettera a) dati relativi al numero, all’origine e al tipo di utenti dello sportello;
    2. (lettera b) dati relativi alle preferenze e ai percorsi degli utenti;
    3. (lettera c) dati relativi alla fruibilità, alla reperibilità e alla qualità delle informazioni, delle procedure e dei servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi.

Tali dati sono messi a disposizione del pubblico in un formato aperto, di uso comune e leggibile elettronicamente.

  1. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il metodo di raccolta e scambio delle statistiche relative agli utenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 25 - Riscontri degli utenti sui servizi dello sportello

  1. Al fine di raccogliere informazioni dirette dagli utenti sul loro livello di soddisfazione per i servizi forniti mediante lo sportello e le informazioni ivi rese disponibili, la Commissione fornisce agli utenti mediante lo sportello uno strumento di riscontro di facile utilizzo che consenta loro, immediatamente dopo aver usufruito uno dei servizi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, di commentare in modo anonimo la qualità e la disponibilità dei servizi forniti mediante lo sportello, delle informazioni ivi rese disponibili e dell’interfaccia utenti comune.
  2. Le autorità competenti e la Commissione assicurano che gli utenti possano avere accesso allo strumento di cui al paragrafo 1 a partire da tutte le pagine web che fanno parte dello sportello.
  3. La Commissione, le autorità competenti e i coordinatori nazionali hanno accesso diretto al riscontro degli utenti raccolto mediante lo strumento di cui al paragrafo 1 al fine di porre rimedio a eventuali problemi.
  4. Le autorità competenti non hanno l’obbligo, sulle loro pagine web che fanno parte dello sportello, di dare accesso agli utenti allo strumento di riscontro degli utenti di cui al paragrafo 1, qualora sia già disponibile sulle loro pagine web un altro strumento di riscontro con funzionalità analoghe a quelle dello strumento di riscontro di cui al paragrafo 1 per monitorare la qualità del servizio. Le autorità competenti raccolgono il riscontro degli utenti ricevuto mediante il loro strumento di riscontro e lo condividono con la Commissione e i coordinatori nazionali degli altri Stati membri.
  5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme per la raccolta e la condivisione del riscontro degli utenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 26 - Relazioni sul funzionamento del mercato interno

  1. La Commissione:

    1. (lettera a) fornisce agli utenti dello sportello uno strumento di facile utilizzo affinché segnalino e forniscano un riscontro, in modo anonimo, sugli ostacoli che incontrano nell’esercizio dei loro diritti nel mercato interno;
    2. (lettera b) raccoglie informazioni aggregate dai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi che fanno parte dello sportello sull’oggetto delle richieste e delle risposte.
  2. La Commissione, le autorità competenti e i coordinatori nazionali hanno accesso diretto ai riscontri raccolti in conformità del paragrafo 1, lettera a).

  3. Gli Stati membri e la Commissione analizzano ed esaminano i problemi sollevati dagli utenti a norma del presente articolo e vi pongono rimedio, per quanto possibile, con i mezzi appropriati.

Articolo 27 - Panoramiche sintetiche in linea

La Commissione pubblica in forma anonima panoramiche sintetiche in linea dei problemi che emergono dalle informazioni raccolte a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, dalle principali statistiche relative agli utenti di cui all’articolo 24 e dai principali riscontri degli utenti di cui all’articolo 25.


Capo VII - Governance dello sportello

Articolo 28 - Coordinatori nazionali

  1. Ogni Stato membro nomina un coordinatore nazionale. Oltre ai loro obblighi a norma degli articoli 7, 17, 19, 20, 23 e 25, i coordinatori nazionali:

    1. (lettera a) fungono da punto di contatto all’interno delle loro rispettive amministrazioni per tutte le questioni concernenti lo sportello;
    2. (lettera b) promuovono l’applicazione uniforme degli articoli da 9 a 16 da parte delle loro rispettive autorità competenti;
    3. (lettera c) garantiscono che le raccomandazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera c), siano attuate correttamente.
  2. Ogni Stato membro può nominare uno o più coordinatori per svolgere qualsiasi compito tra quelli elencati al paragrafo 1, secondo la propria struttura amministrativa interna. Per ogni Stato membro, un solo coordinatore nazionale è responsabile dei contatti con la Commissione per tutte le questioni concernenti lo sportello.

  3. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione il nome e i recapiti del suo coordinatore nazionale.

Articolo 29 - Gruppo di coordinamento

È istituito un gruppo di coordinamento («gruppo di coordinamento dello sportello»), composto da un coordinatore nazionale per ogni Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione. Esso adotta il proprio regolamento interno. La Commissione ne assicura il segretariato.

Articolo 30 - Compiti del gruppo di coordinamento dello sportello

  1. Il gruppo di coordinamento dello sportello sostiene l’attuazione del presente regolamento. In particolare:

    1. (lettera a) facilita lo scambio e l’aggiornamento periodico delle migliori prassi;
    2. (lettera b) incoraggia l’impiego di procedure interamente in linea, oltre a quelle di cui all’allegato II del presente regolamento, e di mezzi di autenticazione, identificazione e firma in linea, in particolare quelli previsti dal regolamento (UE) n. 910/2014;
    3. (lettera c) discute come migliorare la fruibilità della presentazione delle informazioni nei settori indicati all’allegato I, segnatamente sulla base dei dati raccolti in conformità degli articoli 24 e 25;
    4. (lettera d) assiste la Commissione nello sviluppo di soluzioni TIC comuni di supporto allo sportello;
    5. (lettera e) discute il progetto di programma di lavoro annuale;
    6. (lettera f) assiste la Commissione nel monitoraggio dell’esecuzione del programma di lavoro annuale;
    7. (lettera g) discute le informazioni aggiuntive fornite a norma dell’articolo 5 al fine di incoraggiare altri Stati membri a fornire informazioni analoghe, ove pertinente per gli utenti;
    8. (lettera h) assiste la Commissione nel monitoraggio della conformità ai requisiti di cui agli articoli da 8 a 16, conformemente all’articolo 17;
    9. (lettera i) informa sull’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1;
    10. (lettera j) discute ed esprime raccomandazioni alle autorità competenti e alla Commissione al fine di evitare o eliminare inutili duplicazioni dei servizi disponibili mediante lo sportello;
    11. (lettera k) esprime pareri o suggerimenti di miglioramento in merito a procedure o misure per affrontare in modo efficace eventuali problemi connessi alla qualità dei servizi sollevati dagli utenti;
    12. (lettera l) discute l’applicazione dei principi di sicurezza e tutela della vita privata sin dalla progettazione nel quadro del presente regolamento;
    13. (lettera m) discute le questioni relative alla raccolta dei riscontri degli utenti e alle statistiche di cui agli articoli 24 e 25, in modo che i servizi offerti a livello dell’Unione e nazionale siano continuamente migliorati;
    14. (lettera n) discute le questioni relative ai requisiti di qualità dei servizi offerti mediante lo sportello;
    15. (lettera o) procede allo scambio di migliori prassi e assiste la Commissione per quanto riguarda l’organizzazione, la strutturazione e la presentazione dei servizi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, al fine di consentire il corretto funzionamento dell’interfaccia utenti comune;
    16. (lettera p) favorisce lo sviluppo e l’attuazione della promozione coordinata;
    17. (lettera q) coopera con gli organi di governance o le reti di servizi di informazione e di assistenza o di risoluzione dei problemi;
    18. (lettera r) formula orientamenti sulla lingua o sulle lingue ufficiali aggiuntive dell’Unione che devono essere utilizzate dalle autorità competenti in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’articolo 10, paragrafo 4, dell’articolo 11, paragrafo 2, e dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a);
  2. La Commissione può consultare il gruppo di coordinamento dello sportello su qualsiasi questione relativa all’applicazione del presente regolamento.

Articolo 31 - Programma di lavoro annuale

  1. La Commissione adotta il programma di lavoro annuale che specifica, in particolare:

    1. (lettera a) le azioni per migliorare la presentazione delle informazioni specifiche di cui ai settori indicati all’allegato I e le azioni per facilitare l’attuazione tempestiva, da parte delle autorità competenti a tutti i livelli, incluso quello municipale, dell’obbligo di fornire informazioni;
    2. (lettera b) le azioni per facilitare la conformità agli articoli 6 e 13;
    3. (lettera c) le azioni necessarie a garantire una conformità costante ai requisiti di cui agli articoli da 9 a 12;
    4. (lettera d) le attività connesse alla promozione dello sportello in conformità dell’articolo 23.
  2. Nella preparazione del progetto di programma di lavoro annuale, la Commissione tiene conto delle statistiche relative agli utenti e del riscontro degli utenti raccolti a norma degli articoli 24 e 25, nonché delle proposte formulate dagli Stati membri. Prima dell’adozione la Commissione presenta il progetto di programma di lavoro annuale al gruppo di coordinamento dello sportello per la discussione.


Capo VIII - Disposizioni finali

Articolo 32 - Costi

  1. Il bilancio generale dell’Unione europea copre le spese per:

    1. (lettera a) lo sviluppo e la manutenzione degli strumenti TIC a sostegno dell’attuazione del presente regolamento a livello dell’Unione;
    2. (lettera b) la promozione dello sportello a livello dell’Unione;
    3. (lettera c) la traduzione di informazioni, spiegazioni e istruzioni, conformemente all’articolo 12, entro un volume annuale massimo per Stato membro, fatta salva la possibilità di riassegnazione ove necessario per consentire il pieno utilizzo del bilancio disponibile.
  2. I costi relativi ai portali web nazionali, alle piattaforme di informazione, ai servizi di assistenza e alle procedure stabiliti a livello di Stato membro sono a carico dei rispettivi bilanci degli Stati membri, se non diversamente previsto dalla normativa dell’Unione.

Articolo 33 - Protezione dei dati personali

Il trattamento di dati personali effettuato dalle autorità competenti nell’ambito del presente regolamento si conforma al regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento dei dati personali effettuato dalla Commissione nell’ambito del presente regolamento si conforma al regolamento (UE) 2018/…[1]

Articolo 34 - Cooperazione con altre reti di informazione e di assistenza

  1. Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione decide quali modalità informali di governance esistenti relative ai servizi di assistenza o di risoluzione dei problemi elencati nell’allegato III o agli ambiti delle informazioni di cui all’allegato I, diventano di pertinenza del gruppo di coordinamento dello sportello.
  2. Nei casi in cui le informazioni e i servizi o le reti di assistenza siano stati istituiti mediante un atto giuridicamente vincolante dell’Unione per uno qualsiasi dei settori di informazione di cui all’allegato I, la Commissione coordina i lavori del gruppo di coordinamento dello sportello e gli organi di governance di tali servizi o reti al fine di conseguire sinergie ed evitare le duplicazioni.

Articolo 35 - Sistema di informazione del mercato interno

  1. Ai fini dell’articolo 6, paragrafo 4, e dell’articolo 15, e in conformità degli stessi, è utilizzato il sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012.
  2. La Commissione può decidere di utilizzare l’IMI come repertorio elettronico di link di cui all’articolo 19, paragrafo 1.

Articolo 36 - Relazioni e riesame

Entro … [quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni due anni, la Commissione riesamina l’applicazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sul funzionamento dello sportello e sul funzionamento del mercato interno basata sulle statistiche e sulle informazioni raccolte conformemente agli articoli 24, 25 e 26. Il riesame riguarda, in particolare, la valutazione dell’ambito di applicazione dell’articolo 14, tenendo conto degli sviluppi tecnologici, giuridici e di mercato attinenti allo scambio di prove tra autorità competenti.

Articolo 37 - Procedura di comitato

  1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
  2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 38 - Modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012

  1. Il regolamento (UE) n. 1024/2012 è così modificato: 1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l’uso di un sistema di informazione del mercato interno (Internal Market Information – «IMI») per la cooperazione amministrativa tra i partecipanti all’IMI, compreso il trattamento di dati personali.»;

  2. all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’IMI è utilizzato per lo scambio di informazioni, compresi i dati personali, tra i partecipanti all’IMI e per il trattamento di tali informazioni per una delle seguenti finalità:

    • la cooperazione amministrativa richiesta conformemente agli atti di cui all’allegato;
    • la cooperazione amministrativa oggetto di un progetto pilota eseguito conformemente all’articolo 4.»;
  3. all’articolo 5, il secondo comma è così modificato:

    • la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) «IMI»: strumento elettronico fornito dalla Commissione per favorire la cooperazione amministrativa tra i partecipanti all’IMI;»;
    • la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) «cooperazione amministrativa»: attività in collaborazione tra i partecipanti all’IMI attraverso lo scambio e il trattamento di informazioni allo scopo di migliorare l’applicazione del diritto dell’Unione;»;
      1. la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) «partecipanti all’IMI»: le autorità competenti, i coordinatori IMI, la Commissione e gli organi e gli organismi dell’Unione;»;
  4. all’articolo 8, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «f) assicurare il coordinamento con organi e organismi dell’Unione e concedere loro l’accesso all’IMI.»;

  5. all’articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Gli Stati membri, la Commissione e gli organi e organismi dell’Unione istituiscono adeguati strumenti per garantire che agli utenti dell’IMI sia consentito l’accesso ai dati personali trattati nell’ambito dell’IMI soltanto in base al principio della necessità di conoscere e nell’ambito del settore o dei settori del mercato interno per i quali sono stati loro concessi i diritti di accesso conformemente al paragrafo 3.»;

  6. l’articolo 21 è così modificato:

    • il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il garante europeo della protezione dei dati controlla e garantisce l’applicazione del presente regolamento quando la Commissione o gli organi e organismi dell’Unione trattano dati personali nel loro ruolo di partecipanti all’IMI. Si applicano, di conseguenza, gli obblighi e le competenze di cui agli articoli 57 e 58 del regolamento (UE) n. 2018/…[2] * (* Regolamento (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …,sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU …)
    • il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno agendo nell’ambito delle rispettive competenze, cooperano al fine di assicurare il controllo coordinato dell’IMI e del suo uso da parte dei partecipanti all’IMI conformemente all’articolo 61 del regolamento (UE) 2018/….[4]»;
    • l paragrafo 4 è soppresso;
  7. l’articolo 29, paragrafo 1, è soppresso;

  8. all’allegato sono aggiunti i punti seguenti:

    • «11. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)* [* GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.]: articolo 56, articoli da 60 a 66 e articolo 70, paragrafo 1.
      1. Regolamento (UE) 2018/… + [+ = GU: inserire nel testo il numero e la data di adozione del presente regolamento modificativo]. del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, a procedure e a servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012** [** GU: inserire il riferimento alla Gazzetta ufficiale del presente regolamento modificativo]: articolo 6, paragrafo 4, e articoli 15 e 19.».

Articolo 39 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 2, l’articolo 4, gli articoli da 7 a 12, gli articoli 16 e 17, l’articolo 18, paragrafi da 1 a 4, l’articolo 19, l’articolo 20, l” articolo 24, paragrafi 1, 2 e 3, l’articolo 25, paragrafi da 1 a 4, l’articolo 26 e l’articolo 27 si applicano a decorrere da … [due anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento].

L’articolo 6, l’articolo 13, l’articolo 14, paragrafi da 1 a 8, l’articolo 14, paragrafo 10, e l’articolo 15 si applicano a decorrere da … [cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento].

Fatta salva la data di applicazione degli articoli 2, 9, 10 e 11, le autorità municipali rendono accessibili le informazioni, le spiegazioni e le istruzioni di cui ai detti articoli al più tardi entro … [cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo, Il presidente

Per il Consiglio, Il presidente


ALLEGATO I

Elenco dei settori di informazione che sono pertinenti per i cittadini e le imprese che esercitano i loro diritti nel mercato interno di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

Settori di informazione pertinenti per i cittadini:

Settore INFORMAZIONI RELATIVE A DIRITTI, OBBLIGHI E NORME DERIVANTI DAL DIRITTO DELL’UNIONE E DAL DIRITTO NAZIONALE
  1. Viaggiare all’interno dell’Unione
  1. Documenti richiesti ai cittadini dell’Unione, ai loro familiari che sono cittadini di paesi terzi, ai minori non accompagnati e ai cittadini di paesi terzi quando viaggiano fra Stati membri dell’Unione (carta di identità, visto, passaporto)
  2. Diritti e obblighi di chi viaggia in aereo, treno, bus o nave nell’Unione e dall’Unione e di chi acquista pacchetti turistici o servizi turistici collegati
  3. Assistenza in caso di mobilità ridotta per i viaggi nell’Unione e dall’Unione
  4. Trasporto di animali, piante, alcol, tabacco, sigarette e altre merci quando si viaggia nell’Unione
  5. Chiamate vocali e invio e ricevimento di messaggi elettronici e di dati elettronici all’interno dell’Unione
  1. Lavoro e pensionamento all’interno dell’Unione
  1. Ricerca di occupazione in un altro Stato membro
  2. Assunzione in un altro Stato membro
  3. Riconoscimento delle qualifiche ai fini dell’occupazione in un altro Stato membro
  4. Regime fiscale in un altro Stato membro
  5. Norme in materia di responsabilità e assicurazione obbligatoria per quanto concerne la residenza o un’attività lavorativa in un altro Stato membro
  6. Condizioni di impiego, anche per quanto concerne i lavoratori distaccati, quali stabilite da leggi o da fonti normative secondarie (tra cui informazioni in merito a orario di lavoro, ferie retribuite, diritti alle ferie, diritti e obblighi relativi alle ore di lavoro straordinario, controlli sanitari, risoluzione dei contratti, licenziamenti ed esuberi)
  7. Parità di trattamento (norme che vietano la discriminazione sul posto di lavoro, norme sulla parità di retribuzione tra uomini e donne e sulla parità di retribuzione tra lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato)
  8. Obblighi in materia di salute e sicurezza in relazione ai diversi tipi di attività
  9. Diritti e obblighi in materia di sicurezza sociale nell’Unione, inclusi quelli relativi alle pensioni
  1. Veicoli nell’Unione
  1. Trasferimento temporaneo o permanente di un veicolo a motore in un altro Stato membro
  2. Ottenimento e rinnovo di una patente di guida
  3. Sottoscrizione dell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore
  4. Acquisto e vendita di un veicolo a motore in un altro Stato membro
  5. Codice delle strada nazionale e requisiti per i conducenti, comprese norme generali per l’utilizzo dell’infrastruttura stradale nazionale: diritti calcolati in base alla durata (vignetta), diritti calcolati in base alla distanza (pedaggio), bollini delle emissioni
  1. Residenza in un altro Stato membro
  1. Trasferimento temporaneo o permanente in un altro Stato membro
  2. Acquisto e vendita di beni immobiliari, inclusi eventuali obblighi e condizioni legati all’imposizione, alla proprietà o all’utilizzo di tali beni, compreso l’utilizzo come seconda residenza
  3. Partecipazione alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo
  4. Prescrizioni in materia di carte di soggiorno per i cittadini dell’Unione e i loro familiari, inclusi quelli cittadini di paesi terzi
  5. Condizioni applicabili alla naturalizzazione dei cittadini di un altro Stato membro
  6. Norme applicabili in caso di decesso, comprese norme in materia di rimpatrio della salma in un altro Stato membro
  1. Studi o tirocini in un altro Stato membro
  1. Sistema di istruzione in un altro Stato membro, comprese l’educazione e la cura della prima infanzia, l’istruzione primaria e secondaria, l’istruzione superiore e l’istruzione degli adulti
  2. Volontariato in un altro Stato membro
  3. Tirocini in un altro Stato membro
  4. Attività di ricerca in un altro Stato membro nell’ambito di un programma d’istruzione
  1. Sanità
  1. Assistenza sanitaria in un altro Stato membro
  2. Acquisto, in linea o di persona, di prodotti farmaceutici su prescrizione medica in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la prescrizione
  3. Norme in materia di assicurazione sanitaria applicabili a soggiorni di breve o lunga durata in un altro Stato membro, comprese le modalità per richiedere la tessera europea di assicurazione malattia
  4. Informazioni generali i sui diritti di accesso o gli obblighi di partecipazione alle misure pubbliche disponibili in materia di prevenzione sanitaria
  5. Ser vizi forniti mediante i numeri di emergenza nazionali, compresi il 112 e il 116
  6. Diritti e condizioni relativi al trasferimento in un centro di assistenza residenziale
  1. Diritti relativi ai cittadini e alla famiglia
  1. Nascita, custodia dei figli minorenni, responsabilità genitoriale, norme in materia di maternità surrogata e adozione, compresa l’adozione da parte del secondo genitore, obbligo di pagamento degli alimenti per i figli in una situazione familiare transfrontaliera
  2. Coppie di nazionalità diverse, incluse coppie dello stesso sesso (matrimonio, unione civile o registrata, separazione, divorzio, regime patrimoniale, diritti dei conviventi)
  3. Norme in materia di riconoscimento del genere
  4. Diritti e obblighi di successione in un altro Stato membro, comprese le norme fiscali
  5. Diritti e obblighi applicabili nei casi di sottrazione transfrontaliera di minori da parte di un genitore
  1. Diritti dei consumatori
  1. Acquisto in linea o di persona di beni, contenuti digitali o servizi (inclusi i prodotti finanziari) da un altro Stato membro
  2. Titolarità di un conto bancario in un altro Stato membro
  3. Collegamento ai servizi di pubblica utilità, quali gas, energia elettrica, acqua, smaltimento dei rifiuti domestici, telecomunicazioni e internet
  4. Pagamenti, compresi i bonifici, ritardi nei pagamenti transfrontalieri
  5. Diritti del consumatore e garanzia in caso di acquisto di beni e servizi, comprese le procedure per la risoluzione delle controversie e la compensazione dei consumatori
  6. Sicurezza dei prodotti di consumo
  7. Locazione di un veicolo a motore
  1. Protezione dei dati personali
  1. Esercizio dei diritti delle persone interessate in relazione alla protezione dei dati personali
  1. Avvio, gestione e chiusura di un’impresa
  1. Registrazione, modifica della forma giuridica o chiusura di un’impresa (procedure di registrazione e forme giuridiche delle attività commerciali)
  2. Trasferimento di un’impresa in un altro Stato membro
  3. Diritti di proprietà intellettuale (domanda di brevetto, registrazione di marchi, disegni o progetti, ottenimento dei diritti di riproduzione)
  4. Equità e trasparenza nelle pratiche commerciali, inclusi i diritti dei consumatori e le garanzie relative alla vendita di beni e servizi
  5. Offerta di servizi in linea per i pagamenti transfrontalieri per la vendita di beni e servizi in linea
  6. Diritti e obblighi derivanti dal diritto contrattuale, compresi gli interessi di mora
  7. Procedure d’insolvenza e liquidazione della società
  8. Assicurazione crediti
  9. Fusioni di società o vendita di imprese
  10. Responsabilità civile degli amministratori di una società
  11. Norme e obblighi relativi al trattamento dei dati personali
  1. Dipendenti
  1. Condizioni di impiego stabilite da leggi o da fonti normative secondarie (tra cui orario di lavoro, ferie retribuite, diritti alle ferie, diritti e obblighi relativi alle ore di lavoro straordinario, controlli sanitari, risoluzione dei contratti, licenziamenti ed esuberi)
  2. Diritti e obblighi in materia di sicurezza sociale nell’Unione (iscrizione in qualità di datore di lavoro, iscrizione dei dipendenti, notifica della scadenza di un contratto d’impiego, versamento dei contributi sociali, diritti e obblighi relativi alle pensioni)
  3. Assunzione di lavoratori in altri Stati membri (distacco dei lavoratori, norme sulla libera prestazione dei servizi, requisiti in materia di residenza per i lavoratori)
  4. Parità di trattamento (norme che vietano la discriminazione sul posto di lavoro, norme sulla parità di retribuzione tra uomini e donne e sulla parità di retribuzione tra lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato)
  5. Norme in materia di rappresentanza del personale
  1. Imposte
  1. IVA: informazioni su norme generali, aliquote ed esenzioni, partita IVA e pagamento dell’IVA, rimborsi
  2. Accise: informazioni su norme generali, aliquote ed esenzioni, registrazione ai fini delle accise e pagamento delle accise, rimborsi
  3. Dazi doganali e altri diritti e imposte riscossi sulle importazioni
  4. Procedure doganali di importazione ed esportazione a norma del codice doganale dell’Unione
  5. Altre imposte: pagamento, aliquote, dichiarazioni dei redditi
  1. Merci
  1. Ottenimento del marchio CE
  2. Norme e obblighi relativi ai prodotti
  3. Individuazione delle norme e delle specifiche tecniche applicabili e certificazione dei prodotti
  4. Riconoscimento reciproco dei prodotti non soggetti a specifiche dell’Unione
  5. Prescrizioni relative alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze chimiche pericolose
  6. Vendita a distanza/fuori dai locali commerciali: informazioni da fornire anticipatamente ai clienti, conferma scritta del contratto, recesso da un contratto, consegna delle merci, altri obblighi specifici
  7. Prodotti difettosi: diritti dei consumatori e garanzie, responsabilità post vendita, mezzi di reclamo per la parte lesa
  8. Certificazione, etichette (EMAS, etichettatura energetica, etichette sulla progettazione ecocompatibile, marchio Ecolabel UE)
  9. Riciclaggio e gestione dei rifiuti
  1. Servizi
  1. Acquisizione di licenze, autorizzazioni o permessi per l’avvio e la gestione di un’impresa
  2. Notifica delle attività transfrontaliere alle autorità
  3. Riconoscimento delle qualifiche professionali, comprese l’istruzione e la formazione professionali
  1. Finanziamento di un’attività commerciale
  1. Accesso a finanziamenti a livello dell’Unione, inclusi i programmi di finanziamento dell’Unione e sovvenzioni alle imprese
  2. Accesso ai finanziamenti a livello nazionale
  3. Iniziative rivolte agli imprenditori (scambi organizzati per i nuovi imprenditori, programmi di mentoring ecc.)
  1. Appalti pubblici
  1. Partecipazione a gare d’appalto: norme e procedure
  2. Presentazione di un’offerta in risposta a un bando di gara pubblico
  3. Segnalazione di irregolarità in relazione alla procedura di gara
  1. Salute e sicurezza sul luogo di lavoro
  1. Obblighi in materia di salute e sicurezza in relazione ai diversi tipi di attività, compresa la prevenzione dei rischi, l’informazione e la formazione

ALLEGATO II

Procedure di cui all’articolo 6, paragrafo 1

Eventi della vita Procedure Risultati previsti fatta salva una valutazione della domanda da parte dell’autorità competente conformemente al diritto nazionale, se del caso
Nascita Richiesta di una prova della registrazione di nascita Prova della registrazione di nascita o certificato di nascita
Residenza Richiesta di una prova di residenza Conferma della registrazione all’indirizzo attuale
Studio Domanda di finanziamento degli studi per l’istruzione terziaria, come borse di studio e prestiti per studenti offerti da un organismo o ente pubblico Decisione in merito alla domanda di finanziamento o avviso di ricevimento
  Presentazione di una domanda iniziale di ammissione presso un istituto pubblico di istruzione terziaria Conferma di ricevimento della domanda
  Richiesta di riconoscimento accademico di diplomi, certificati o altri attestati relativi a studi o corsi Decisione in merito alla richiesta di riconoscimento
Lavoro Richiesta di determinazione della legislazione applicabile a norma del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004[5] Decisione sulla legislazione applicabile
  Notifica di cambiamenti, rilevanti ai fini delle prestazioni di sicurezza sociale, della situazione personale o professionale della persona che percepisce tali prestazioni Conferma di ricevimento della notifica di tali cambiamenti
  Domanda di tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM)
  Presentazione di una dichiarazione dei redditi Conferma di ricevimento della dichiarazione
Trasferimento Registrazione del cambio di indirizzo Conferma della cancellazione dall’indirizzo precedente e della registrazione del nuovo indirizzo
  Immatricolazione di un veicolo a motore proveniente da uno Stato membro o in esso già immatricolato, secondo le procedure standard[6] Prova dell’immatricolazione di un veicolo a motore
  Ottenimento di bollini per l’utilizzo dell’infrastruttura stradale nazionale: diritti calcolati in base alla durata (vignetta), diritti calcolati in base alla distanza (pedaggio), rilasciati da un organismo o ente pubblico Ricevimento del contrassegno di pedaggio o della vignetta o altra prova di pagamento
  Ottenimento di bollini delle emissioni rilasciati da un organismo o ente pubblico Ricevimento del bollino delle emissioni o altra prova di pagamento
Pensionamento Domanda di pensione e di prestazioni di prepensionamento presso regimi obbligatori Conferma di ricevimento della domanda o decisione relativa alla domanda di pensione o di prepensionamento
  Richiesta di informazioni sui dati relativi alla pensione presso regimi obbligatori Dichiarazione dei dati personali relativi alla pensione
Avvio, gestione e chiusura di un’impresa Notifica di un’attività commerciale, licenza per l’esercizio di un’attività commerciale, modifiche di un’attività commerciale e cessazione di un’attività commerciale senza procedure di insolvenza o liquidazione, esclusa la registrazione iniziale di un’attività commerciale nel registro delle imprese ed escluse le procedure relative alla costituzione di imprese o società ai sensi dell’articolo 54, secondo comma, TFUE, o a qualsiasi fascicolo presentato successivamente da queste ultime Conferma di ricevimento della notifica o della modifica, o della richiesta di licenza di attività commerciale
  Iscrizione di un datore di lavoro (persona fisica) presso i regimi pensionistici e assicurativi obbligatori Conferma della registrazione o numero di sicurezza sociale
  Iscrizione di dipendenti presso i regimi pensionistici e assicurativi obbligatori Conferma della registrazione o numero di sicurezza sociale
  Presentazione di una dichiarazione dei redditi d’impresa Conferma di ricevimento della dichiarazione
  Notifica ai regimi di sicurezza sociale della fine del contratto con un dipendente, escluse le procedure per la risoluzione collettiva dei contratti dei dipendenti Conferma di ricevimento della notifica
  Pagamento dei contributi sociali per i lavoratori dipendenti Ricevimento o altra forma di conferma del pagamento dei contributi sociali per i lavoratori dipendenti

ALLEGATO III

Elenco dei servizi di assistenza e risoluzione dei problemi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

  1. Sportelli unici[7]
  2. Punti di contatto per i prodotti[8]
  3. Punti di contatto di prodotti da costruzione[9]
  4. Centri di assistenza nazionali per le qualifiche professionali[10]
  5. Punti di contatto nazionali per l’assistenza sanitaria transfrontaliera[11]
  6. Rete europea di servizi per l’impiego (EURES)[12]
  7. Risoluzione delle controversie online (ODR)[13]

[repository: regolamento-ue-sportello-digitale-unico ]

Footnotes

[1]GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS 31/18 - 2017/0002(COD).
[2]GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS 31/18 - 2017/0002(COD).
[3]GU: inserire il numero, la data, il titolo e gli estremi della Gazzetta ufficiale del regolamento contenuto nel documento PE-CONS 31/18 - 2017/0002(COD).
[4]GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS 31/18 - 2017/0002(COD).
[5]Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GUL 166 del 30.4.2004, pag. 1).
[6]Sono inclusi i seguenti veicoli: a) i veicoli a motore e i rimorchi di cui all’articolo 3 della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1) e b) i veicoli a motore a due o tre ruote, gemellate o no, destinati a circolare su strada di cui all’articolo 1 del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).
[7]Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36)
[8]Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (GU L 218 del13.8.2008, pag. 21).
[9]Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).
[10]Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).
[11]Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).
[12]Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l’impiego (EURES), all’accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1).
[13]Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull’ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).